Coronavirus, il decreto del governo: provvedimenti più stringenti. Ecco i punti del testo ufficiale

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di REDAZIONE –

Nuovo decreto del governo per l’emergenza Coronavirus firmato dal premier Giuseppe Conte nella notte fra il 7 e 8 marzo. Provvedimenti più stringenti per contenere la diffusione del virus in Lombardia e in altre 14 province dove sono stati riscontrati maggiori contagi. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene anche altre disposizioni valide su tutto il territorio nazionale per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19. Il testo è suddiviso in cinque articoli, ecco i contenuti. (Per scaricare il testo ufficiale del decreto clicca qui  DPCM 8 marzo 2020)

L’articolo 1 riguarda il “contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara. Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”. Sono state adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori, anche se la mobilità è consentita “per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute”, anche se “è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza”;
b) in caso di infezioni respiratorie e e febbre (superiore a 37.5°) è “fortemente raccomandato” di restare a casa e limitare i contatti;
c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;
d) sono sospesi eventi e competizioni sportive, con l’eccezione per atleti professionisti e di categoria assoluta, purché le attività si svolgano a porte chiuse e sotto controllo di personale medico delle società sportive;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari;
f) sono chiusi gli impianti da sci;
g) sono sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Restano chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;
h) restano chiuse tutte le scuole e università, che possono però continuare l’attività formativa a distanza. Non si fermano invece i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie;
i) i luoghi di culto possono essere aperti solo se permettono di mantenere la distanza di un metro fra i presenti. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;
l) sono chiusi i musei e gli istituti culturali;
m) sono sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l’eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile;
n) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 sempre nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;
o) sono consentite le attività commerciali, ma con accessi contingentati per evitare assembramenti; se non può essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, i negozi devono restare chiusi;
p) sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi;
q) lo svolgimento di riunioni per le strutture socio sanitarie deve avvenire dove possibile in remoto o garantendo comunque il metro di distanza interpersonale;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro. La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro di distanza;
s)resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e centri termali (con l’eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, ma è prevista la proroga dei termini.

L’articolo 2 fissa le “misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del virus Covid-19”

a) sono sospesi congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) restano chiusi musei e istituti di cultura;
e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
f) è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l’adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
g) sono sospesi eventi e competizioni sportivi; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza al presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;
h) sono sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie;
i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
l) alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) la modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
o) le università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell’emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;
t) è disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d’esame per la sospensione;
u) sono previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena, i casi sintomatici vengono posti in isolamento e si raccomanda di valutare la possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi avvengono in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;
v) l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l’adozioni di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e religiose, compresi i funerali;
z) divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena.

L’articolo 3 fornisce “le misure di informazione e prevenzione sul territorio nazionale”.
a) Il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità e applica le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della Salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità;
c) si raccomanda di limitare, ove possibili, gli spostamenti ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (37.5°) è fortemente raccomandato di non uscire, limitando i contatti sociali;
e) nelle scuole e negli uffici pubblici sono affisse le tabelle con le informazioni igienico sanitarie per la prevenzione;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni per la prevenzione;
g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali e alle associazioni culturali e sportive di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive, promuovendo e favorendo le attività all’aperto senza creare assembramenti;
h) negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico e nelle aree di accesso alle strutture sanitarie sono messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per le mani;
i) nello svolgimento di procedure concorsuali e pubbliche sono adottate misure per ridurre i contatti ravvicinati garantendo la distanza interpersonale di un metro ai partecipanti;
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque nei 14 giorni antecedenti la data di pubblicazione del decreto abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zona a rischio epidemiologico, è tenuto a comunicarlo alla Asl di appartenenza. Dal secondo al 4° comma sono indicate le prescrizioni e le procedure a cui devono attenersi gli operatori di sanità pubblica che entrano in contatto con le persone che richiedano l’intervento delle Asl o delle strutture mediche o che siano sottoposte a sorveglianza. Il comma 5 stabilisce che le persone in sorveglianza in caso di comparsa dei sintomi avvertano il medico di base e l’operatore di sanità pubblica preposto al coordinamento; indossino la mascherina chirurgica; rimangano nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

L’articolo 4 fissa le regole per il “monitoraggio delle misure”, affidato al prefetto che si può avvalere della collaborazione delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e delle forze armate. L’articolo 5, invece, contiene invece le disposizioni finali. 

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