Il “pandemonio pandemico” e l’incertezza del diritto come ineluttabile

di GIUSEPPE FEDELI –

L’emergenza Covid-19 ha messo allo scoperto incongruenze e incongruità del nostro sistema legislativo, di fronte alle quali giuristi e interpreti si sono trovati con le armi spuntatie, quando non imbelli. Innanzi tutto, sono state limitate libertà per DPCM, così contravvenendo all’ordine delle fonti normative: il tutto per la tutela della salute, bene prioritario bensì, ma di pari rango rispetto alla libertà (in senso squisitamente antropologico). Ma non soltanto queste libertà hanno sofferto restrizioni: il fatto è che i provvedimenti diffusi via social non si presentano come deroga alla norma generale, in quanto, per l’appunto, sono stati adottati in dispregio di quelli che sono i presidii costituzionali, che necessitano di precise procedimentalizzazioni, ed esigono il rispetto di regole codificate. Il proliferare di norme di fonte secondaria ha, inoltre, concesso alle autorità di polizia poteri che esondano da quelle che sono le funzioni e i munera istituzionalmente in capo al “braccio armato della legge”: sicché ci troviamo a cospetto di uno stato di polizia, che non si capisce se sottenda una dittatura, o sia soltanto una “deriva” emergenziale, una normazione rappezzata, per poter frenare una possibile emorragia nella diffusione del virus.

Per quanto riguarda il problema della privacy, i dubbi circa la gestione del Regolamento Europeo, entrato in vigore nel 2017, si addensano vieppiù. La diffusione di dati sensibili, anche attraverso il controllo dei droni e il tracciamento – al primo posto si colloca la regione Lombardia – pone seri quesiti in ordine a quelli che sono i capisaldi a tutela della privacy medesima. Di fronte a valori di pari rango, e del pari meritevoli di tutela, ci si domanda perché la privacy debba cedere il passo ad altre “istanze”, perché si debba essere schedati in maniera così “virulenta”. Dove sono le garanzie a presidio di quello che è un diritto, che si sbandiera ogni piè sospinto, e che invece è sempre la cenerentola della situazione? In termini di politica, ovvero di filosofia del diritto, tante sono le censure che si possono muovere a questo modus procedendi. In primis, il susseguirsi di provvedimenti pseudolegislativi ha contravvenuto alla tripartizione dei poteri, in quanto il potere legislativo si è ingerito in quello amministrativo/esecutivo.

E comunque è stata fatta una confusione delle lingue sovrana: si pensi alla “derubricazione” delle sanzioni penali in illeciti amministrativi; e soprattutto a quelli che sono i plenipotenziari del potere, longa manus dell’esecutivo e dei presidi sparsi sulla e là sul territorio, che non rispettano il principio della gerarchia delle fonti, canonizzato nell’articolo 1 delle preleggi. Ora, se la opinione pubblica (ovvero l’immaginario collettivo, che è un codice di lettura della realtà, il termometro del sentire del tempo che si vive) non percepisce che questa è una deroga eccezionale (e per questo, diciamo così giustificata) a un diritto inviolabile, precostituito – e sempre che non si dia una nuova normativa, volta a sconfessare i pilastri fondamentali della carta costituzionale-, le libertà (intese non solo pragmaticamente, ma come categoria dello spirito) soffriranno di restrizioni ad libitum, che andranno a incidere sull’ethos, sulla condotta del genere umano. È vero che Ubi societas Ibi ius. Ma è anche vero che Summum Jus, Summa iniuria. Il binomio “sorvegliare e punire” di Michel Foucault diventa così antesignano di una condizione di minorata tutela, in cui, ad exempum, i processi penali sono virtuali: condizione che può facilmente scivolare nel controllo sistemico e orwelliano delle nostre coscienze, così vanificando i principi normativo-antropologici, posti a salvaguardia del singolo, come cittadino e come membro del consesso sociale.

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